Il giudice per le indagini preliminari Bianca Maria Bianchi dichiara che la richiesta di archiviazione per il caso di Aziz Amiri, avanzata dal Pm Maria Mocciaro, non può condividersi. La richiesta era basata sul fatto che secondo la Pm la ricostruzione dei militari era compatibile con i rilievi dei tecnici, e che quindi lo sparo fu una fatalità non causata dalla volontà o dalla negligenza dell’agente coinvolto e neppure da un eccesso colposo di legittima difesa.
Per il giudice Bianchi le incongruenze, segnalate dalla difesa della famiglia Amiri, necessitano di ulteriori accertamenti. Non convince il giudice nemmeno la dinamica della colluttazione che ha portato alla morte di Aziz. La posizione del carabiniere che teneva una mano sul suolo al momento dello sparo è infatti incompatibile con la traiettoria del colpo che, secondo i RIS sarebbe partito all’intreno dell’abitacolo, dall’altezza dello specchietto retrovisore. Il GIP ritiene necessario riconvocare i testimoni oculari.
La PM Mocciaro, che ha chiesto l’archiviazione, qualificava le indagini come approfondite e basate certamente su elementi concreti, il GIP deve essere stato di altro avviso se ha ordinato una proroga di 6 mesi palesando la necessità di ulteriori approfondimenti.