Bergamo – Il 13 Febbraio Il tribunale del lavoro di Bergamo nella persona del giudice Sergio Cassia ha emesso due sentenze che riguardano la Same di Treviglio, una a favore del lavoratore ed una a favore dell’Azienda Tedesca che produce automezzi per l’agricoltura.
I ricorsi promossi da due ex lavoratori riguardano l’uso improprio dei contratti di somministrazione. Questa forma contrattuale -in un periodo di recessione produttiva -è il maggior strumento aziendale di ingresso nel mondo del lavoro.
La normativa che riguarda il lavoro interinale è stata oggetto nell’ultimo decennio di molteplici riforme. Treu nel ’97 (ex ministro del governo Prodi) e poi Marco Biagi nel 2003 (governo Berlusconi) hanno pesantemente implementato questa forma contrattuale. Nella Riforma Biagi si prescrive che alle aziende è permesso utilizzare lavoratori interinali, invece che contratti subordinati (quali ad esempio il tempo indeterminato per citarne uno), solo se vi sono delle ragionevoli motivazioni, riscontrabili nella realtà e nei processi aziendali.
Era il lontano 2003, e quella che era una regola scritta viene man mano interpretata -nelle fattispecie reali – dalle varie corti di giustizia, che col tempo affinano l’interpretabilità delle disposizioni di legge. Nascono diverse scuole di pensiero nelle corti di giustizia italiane. Una causa promossa a Milano puo’ portare ad esiti diversi qualora promossa nel tribunale di Bergamo.
Le norme – per loro natura generaliste – vengono interpretate a seconda dei singoli casi. Il diritto del lavoro è suscettibile di interpretazioni, cambia con l’evolversi delle fasi economiche di un paese. Possiamo sbilanciarci, in Italia peggiora a vista d’occhio. Con il passare del tempo, e con l’involuzione del sistema produttivo italiano molte aziende colgono la ghiotta occasione: utilizzano strumentalmente lo spauracchio della crisi per ricorrere a forme di lavoro precario.
In questo contesto il giudice del lavoro Sergio Cassia interpreta cosi la causa con esito negativo che riguarda un ex lavoratore interinale della Same: “Gli elementi istruttori raccolti consentono di affermare che la società convenuta, nel periodo oggetto del primo rapporto di lavoro somministrato, ha dovuto fronteggiare una temporanea riorganizzazione aziendale […] ha dovuto fronteggiare un significativo aumento produttivo, cui è direttamente connesso un maggiore fabbisogno di manodopera, in un contesto di incerta ciclicità economica e con prospettivi di difficile apprezzamento. Respinge quindi la causa promossa da G.G per il riconoscimento di un lavoro a Tempo indeterminato”.
Interpretazione diametralmente opposta riguarda A.V. Per l’ex interinale la sentenza risulta essere positiva. Il tribunale di Bergamo condanna quindi la Same alla riassunzione a tempo indeterminato del lavoratore.