C’e tempo fino a dicembre per impugnare il proprio contratto a termine, in somministrazione o di collaborazione a progetto concluso.
Il 31 dicembre 2011 (fissato dal governo berlusconi) è il termine relativo alla nuova procedura di impugnazione dei contratti illegittimi, dopodiché decadrà ogni possibilità di contenzioso per i contratti vecchi. Per i contratti in essere invece il nuovo termine fissato dalla legge è di 60 giorni.
Per chiarire meglio: un contratto scaduto da due anni è ipugnabile solo fino al 31 dicembre.
un contratto con scadenza nel 2012 può essere impugnabile solo ed esclusivamente entro il nuovo termine applicato dalla legge di 60 giorni.
GLOSSARIO
Lavoro in somministrazione
il lavoro in somministrazione è stato introdotto dalla legge Treu nel 1997. inizialmente sbandierato come nuova forma della flessibilità e come razionalizzazione dell’ Ufficio di Collocamento, a detta di Treu incapace di recepire le domande e le offerte di lavoro.
Con la L. 27 (Legge Biagi) la somministrazione subisce un ulteriore upgrade giuridico, rafforzando il ruolo che avrebbe dovuto avere nel nuovo mercato di lavoro.
Le agenzie presenti sul territorio offrono lavoro fortemente intermittente presso Altre aziende clienti delle agenzie interinali. Il tempo massimo di utilizzo della somministrazione è 36 mesi o 42, a seconda se il lavoratore viene somministrato ad un unica azienda oppure a più aziende diverse.
la maggior possibilità di impugnazione di questi contratti sta nell’ applicazione della clausola di utilizzo.
Un contratto somministrazione scaduto due anni fa dopo il 31 dicembre non è piu impugnabile.
Collaborazione a progetto.
la collaborazione a progetto è introdotta dalla L. 276/2003 (Legge Biagi) è una particolarità tutta italiana. si tratta di una forma di lavoro para-subordinato. Essa contiene elementi della subordinazione ed elementi del lavoro autonomo. Si caratterizza per non avere una contrattazione nazionale, quindi nessuna indennità prevista dai CCNL. Niente ferie, niente malattia, nessuna maternità pagata.
Il co.co.pro (collaborazione continuativa a progetto) è illegale se stipulata sulla attività principale o se il lavoratore sottostà ad un potere gerarchico datoriale, soprattutto, se il dipendente ha orari di lavoro fissi.
Es. una cassiere di Orio non può avere un contratto a progetto. Il progetto non può essere l’elemento caratterizzante dell’azienda che lo stipula. Non è un progetto vendere jeans.
Tempo determinato
si differenzia dal tempo indeterminato perchè questa forma contrattuale ha una durata stabilita dalla legge in un massimo di 36 mesi. questa forma contrattuale è tutelata dalla contrattazione nazionale (CCNL).